Introduzione al diritto internazionale

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Introduzione al diritto internazionale

Il diritto internazionale può essere definito come diritto della comunità degli stati. Questo complesso di norme si forma al di sopra dello stato, scaturendo dalla cooperazione con altri stati, e lo stato stesso con proprie norme si impegna a rispettarlo (art. 10 costituzione). Una delle caratteristiche più importanti del diritto internazionale è che non regola solo materie attinenti a legami interstatali ma, pur indirizzandosi fondamentalmente agli stati, tende a disciplinare rapporti che si svolgono all’interno delle varie comunità statali – simili
rapporti interni erano una volta quasi esclusivamente pertinenti dell’ordinamento statale, mentre il diritto internazionale si occupava prevalentemente di materie esterne (immunità
diplomatiche, alleanze, ecc.). Le altre caratteristiche essenziali si possono distinguere in: funzione normativa, funzione di accertamento e funzione di attuazione coattiva, vediamole ora in dettaglio di seguito.

  • Funzione normativa: a questo punto è necessario distinguere tra diritto internazionale generale e diritto internazionale particolare, cioè tra le norme che si indirizzano a tutti gli stati e quelle che invece interessano una ristretta cerchia di soggetti – generalmente quelli che hanno partecipato alla loro creazione. Alle norme di diritto internazionale generale fa riferimento l’art. 10 della Costituzione Italiana: l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Si capisce pertanto come si tratti di norme consuetudinarie, formate nel contesto della comunità internazionale attraverso l’uso. Sebbene esistano anche consuetudini particolari, le tipiche norme di diritto internazionale particolare sono quelle poste da accordi internazionali che vincolano solo gli stati contraenti, infatti costituiscono la parte più sostanziosa del diritto internazionale. Vi sono poi i procedimenti previsti da accordi, che costituiscono fonti di diritto internazionale particolare e che ricavano la loro forza dagli accordi internazionali che li prevedono, che vincolano solo gli stati aderenti agli stessi accordi.
  • Funzione di accertamento del diritto internazionale: è sostanzialmente una funzione di carattere arbitrale che poggia sull’ accordo tra le parti a sottoporre una controversia ad un determinato giudice ( ricordiamo comunque che non mancano istanze giurisdizionali istituzionalizzate, ossia tribunali permanenti istituiti da singoli trattati ed innanzi ai quali gli stati contraenti possono essere citati, ma anche in questi casi il fondamento della competenza del giudice resta pattizio, nel senso che solo gli stati che hanno accettato detta competenza possono essere convenuti in giudizio).
  • Funzione di attuazione coattiva delle norme: nel diritto internazionale l’autotutela è la regola. Un tema sul quale si è discusso e tanto ancora si discute, riguarda l’obbligatorietà del diritto internazionale: il dibattito si concentra sull’ assenza di mezzi adatti ad obbligare i singoli stati al rispetto delle norme internazionali. Nessuno nega che delle norme si formino al si sopra dello stato; ciò che si nega è che si tratti di un vero e proprio fenomeno giuridico capace di imporsi al singolo stato. Secondo il Conforti, la soluzione al problema dell’obbligatorietà è rappresentata dagli operatori giuridici interni che, avendo il compito di applicare e far rispettare il diritto, possono rendere quello internazionale più o meno obbligatorio. Possiamo pertanto affermare che l’osservanza del diritto internazionale riposa sulla capacità degli operatori giuridici interni di utilizzare gli strumenti che il diritto statale offre a garanzia della stessa osservanza.

LO STATO COME SOGGETTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE
Precedentemente è stato definito il diritto internazionale come diritto della comunità degli stati, ma sorge spontanea una domanda: “cos’è lo stato?” Per cominciare prendiamo in considerazione lo stato-comunità e lo stato organizzazione: la prima è la comunità umana stanziata su una parte della superficie terrestre e sottoposta a leggi che la tengono unita; la seconda è invece l’insieme dei governanti (secondo la teoria generale del diritto). Quale tra i due corrisponde alla definizione di stato nel diritto internazionale? Si dovrebbe tenere in considerazione la definizione di stato-organizzazione, infatti sono gli organi statali che partecipano alla formazione delle norme internazionali, ed è ad essi che si attaglia il contenuto delle norme materiali internazionali. Va ricordato che se tale organizzazione è presa in considerazione in quanto destinataria delle norme internazionali, come tale può esigere che nei suoi confronti queste ultime siano rispettate, ma solo quando eserciti il suo potere su una comunità territoriale. Il primo requisito dello stato inteso come stato-organizzazione, destinatario delle norme del diritto internazionale, è dunque l‘effettività: va quindi negata la soggettività dei governi in esilio, delle organizzazioni di liberazione nazionale che abbiano sede in un territorio straniero ed è dubbia anche la soggettività dei failed states, la cui particolarità sta effettivamente nella mancanza di un governo effettivo.
Oltre al requisito dell’effettività, un altro elemento da tenere presente ai fini della soggettività internazionale dello stato è l’indipendenza – è pertanto necessario che l’organizzazione di governo non dipenda da un altro stato.
Tale requisito va inteso cum grano salis; se infatti lo si intendesse come assoluta possibilità di determinarsi da sé si giungerebbe alla conclusione che nessuno stato è soggetto, essendo l’interdipendenza una delle peculiarità ad oggi più marcate nelle relazioni internazionali.
Tendenzialmente si dovrebbe far leva sul dato formale: è indipendente e sovrano lo stato il cui ordinamento sia originario, tragga la sua forza giuridica da una propria costituzione e non dall’ordinamento giuridico di un altro stato. Una constatazione a questo punto è necessaria: l’organizzazione di governo che eserciti effettivamente e indipendentemente il proprio potere su una comunità territoriale diviene soggetto internazionale in modo automatico, senza alcuna necessità di essere riconosciuta come tale dagli altri stati – la negazione del valore giuridico del riconoscimento respinge pertanto la tesi che esso sia costitutivo della personalità internazionale.
I requisiti appena visti dell’effettività e dell’indipendenza dello stato affinché possa essere considerato soggetto internazionale abbastanza? Fermo restando ai requisiti che oggi più frequentemente vengono richiesti ricordiamo: lo stato nuovo non deve costituire una minaccia per la pace e la sicurezza internazionale, deve godere del consenso del popolo espresso attraverso libere elezioni e non deve violare i diritti umani. Gli stati che attuano questi comportamenti possono non considerarsi soggetti? La risposta dovrebbe essere negativa, soprattutto in quanto non vi è nessun riscontro nella realtà: stati che, permanentemente o temporaneamente, minacciano la pace o sono autoritari o violano i diritti umani non mancano.. ed è anche vero che, secondo elementi generali del diritto internazionale contemporaneo, gli obblighi di uno stato a non minacciare la pace ed a rispettare i diritti umani, non condizionano ma anzi presuppongono la personalità giuridica dello stato medesimo.

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